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Regolamento per i referenti - Mozione 17 (18/10/2011) S

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Messaggio Da Dario De Vita (iRad) Mar Ott 18, 2011 4:53 pm

Mozione 17 (18/10/2011) S
Proponente: Comitato Direttivo
Oggetto: Regolamento per i referenti locali e regionali
Chiusura delle votazioni: 1/11/2011
ATTENZIONE! Cliccare su guarda i risultati non permetterà di esprimere una votazione. I risultati verranno visualizzati dopo aver fatto la votazione

Dettagli: Regolamentazione per i referenti regionali e locali. Testo scritto ex novo in base all'esperienza fatta fin'ora.

Il testo del regolamento proposto:
Referenti regionali e locali

Art. 60

nomina e votazioni
a) I referenti regionali e locali vengono nominati dal Comitato Direttivo tra coloro che si proporranno in caso di mono-candidature, previa comunque accettazione del CD che ne valuterà capacità, aderenza al manifesto e statuto e serietà. Verranno scelti a mezzo votazione a maggioranza semplice tra i soci del local o della regione nel caso di più candidature.

b) Le candidature, nel caso di voto dei soci, comunque devono essere approvate dall'organo del Comitato Direttivo allargato ai 150 che dovrà verificare che i candidati siano tesserati ed effettivamente abbiano rispettato fino a quel momento statuto, manifesto, e regolamento di NDE. In questo caso il CD allargato ai 150 non valuta il merito dei candidati, ma solo esclusivamente il rispetto di quanto prima.

c) Tutti i soci che vogliono rivestire i ruoli di referenti per le reti locali e regionali devono abitare nel territorio di pertinenza e devono possedere od ottenere la tessera di NDE.
La presentazione delle candidature per i referenti regionali e per i referenti di local presenti in città superiori a 100'000 abitanti, può essere effettuata solo dagli iscritti al gruppo dei Centocinquanta o da chi si propone di entrare in tale gruppo. Nel secondo caso, qualora non dovesse essere accettata l'entrata nel gruppo dei centocinquanta la candidatura decade automaticamente nei termini previsti dal regolamento 150.
Art. 61
durata della carica
I referenti regionali o locali che siano rimangono in carica un anno, termine rinnovabile senza limiti.
Dopo il secondo mandato c'è la possibilità per il referente di candidarsi nuovamente, previa accettazione della candidatura da parte del CD e dei 150, e quindi passando tramite il voto dei soci, anche in presenza di mono-candidature.
Art. 62
superamento del secondo mandato
In caso di presenza di candidature per secondo mandato nel caso di elezioni per la referenza locale la votazione sarà estesa a tutti i membri della regione di appartenenza del local. In caso di votazione per la referenza regionale la votazione è allargata al livello di Assemblea Generale.
Art. 63
rappresentanza
Ogni referente locale o regionale agisce per conto della sua rete locale o regionale che rappresenta formalmente davanti all'Assemblea Generale.

Ogni referente locale o regionale deve rappresentare la sua rete e dirigerla favorendo uno spirito partecipativo con i soci il più ampio possibile facendo ricorso a votazioni e consultazioni quanto più frequenti tra i soci delle varie reti. Non di meno il referente locale o regionale deve impegnarsi nell'ampliamento della rete promuovendo iniziative, incontri, volantinaggi e altre forme di propaganda.
Art. 64
referenti locali
a) Ogni referente locale è tenuto a presentare almeno due volte al mese un aggiornamento sullo status della rete locale sul sito e sul forum. La valutazione del referente regionale non è da considerarsi sostitutiva degli aggiornamenti da parte dei singoli referenti locali che dovranno comunque essere presenti sul forum e sul sito bi-mensilmente per aggiornare sulle attività del local, iniziative, iscritti e sviluppo del programma.

b) Qualora il referente non comunicasse nulla, inerente allo status delle attività locali e della rete di cui è referente, nell'arco di un mese nella sezione del forum e del sito di sua responsabilità si considererà automaticamente decaduto dall'incarico.

Nel caso provveda ad un aggiornamento, ma inferiore a quanto richiesto, il CD valuterà la situazione mettendosi in contatto con il referente e con la possibilità, da usare in casi estremi, di emanare eventuali richiami scritti pubblici alla rete locale e al referente.
Art. 65
referenti regionali
Il referente regionale promuove la nascita e la crescita delle rete locali. Il referente regionale dovrà almeno due volte al mese contattare gli eventuali referenti locali per aggiornarsi sullo status delle reti locali. Avrà inoltre l'onere di pianificare la gestione delle finanze verso le reti territoriali (local). I soci possono proporsi per la candidatura a tale ruolo solo se iscritti nel gruppo dei Centocinquanta e si sottopone al regolamento pertinente (cfr. art. 60).
Art. 66
commissariamento da parte del CD
Una rete locale o regionale attiva, ma momentaneamente senza referente passa automaticamente sotto commissariamento da parte del Comitato Direttivo (o di suoi delegati). Se entro 30 giorni non viene trovato un sostituto la rete locale si considerà cessata salvo indirizzi contrari dell'Assemblea Generale. La rete regionale viene considerata automaticamente chiusa dopo 30 giorni, ma le reti locali afferenti eventualmente attive possono continuare la loro attività senza problemi.
Art. 67
finanze regionali
a) Le reti regionali dispongono di capacità di pianificazione della gestione dei fondi per la propria rete. I referenti regionali sono tenuti a gestire le finanze in riferimento al regolamento pertinente la tesoreria e non possono aprire conti separati. Possono richiedere fondi dialogando direttamente con il tesoriere.

b) Tutte le donazioni, le raccolte fondi, tesseramenti ed attività simili sono versate necessariamente sul conto nazionale. Nessuna entrata può essere accreditata su conti diversi da quello nazionale.

c) L'affluenza di fondi da ogni regione verso il conto nazionale garantirà ad ogni singola regione l'automatica disponibilità del 20% delle risorse economiche inviate, cumulabili nel tempo entro l'anno in corso (che parte dal 10 settembre fino al 9 settembre dell'anno successivo).
Il 30% di tali fondi sono disponibili per la rete regionale solo dopo l'approvazione da parte del CD delle attività proposte che necessitano di fondi.
Il restante 50% rimane gestito dalla tesoreria che si riserva di finanziare attività su tutto il territorio nazionale in base al piano proposto dal tesoriere.

d) Il tesoriere, nella pubblicazione dei bilanci, si occuperà della comunicazione aggiornata della disponibilità di tali fondi per ogni rete regionale attraverso il sito.
Il testo può essere visualizzato in PDF qui: http://www.nuovademocraziaeuropea.it/sites/default/files/image/Regolamento-CAP%20III-1%20Referenti.pdf
Dario De Vita (iRad)
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Messaggio Da M.G. Mar Ott 18, 2011 8:01 pm

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Messaggio Da Ospite Mer Ott 19, 2011 12:15 pm

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Messaggio Da Dario De Vita (iRad) Mer Nov 02, 2011 12:23 pm

Votazione chiusa.


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